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Tra le novità più importanti della manovra Monti, spicca la nuova imposta, sositutiva dell'ICI, già denominata Imposta Municipale Propria (da tutti meglio conosciuta come IMU e che, per comodità, chiameremo anche noi così). La struttura dell’IMU si conforma, grosso modo, a quella dell’ICI alla quale si sostituisce con delle sostanziali differenze: 1. Rivalutazione della base imponibile; 2. Tassazione anche dell'abitazione principale (prima casa) e relative pertinenze; 3. Incremento delle detrazioni per abitazione principale e pertinenze; 4. Eliminazione delle esenzioni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli; 5. Partecipazione al gettito da parte dello Stato; 6. Tassazione degli immobili di proprietà di Enti pubblici (Stato compreso) non utilizzati per l'esercizio di compiti istituzionali; 7. Diversa (ed unica) modalità di pagamento. Cerchiamo adesso di fornire (speriamo nella maniera più semplice possibile) le indicazioni per consentire, a chi volesse farlo autonomamente, di calcolare l'imposta e le relative detrazioni utilizzando anche degli esempi. DEFINIZIONI
ALIQUOTE
DETRAZIONI
DICHIARAZIONI Con l'art. 4, comma 5 lettera i), del D.L. 02.03.2012, n° 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26.04.2012, n° 44, è stato introdotto l'obbligo di presentazione della dichiarazione, non previsto nella versione originaria dell'art. 13 del D.L. 201/2011. Adesso infatti è previsto che i soggetti passivi, entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, devono presentare apposita dichiarazione utilizzando il modello previsto dall'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011, n° 23 (ancora non predisposto nè, conseguentemente, pubblicato). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua in diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. VERSAMENTI E' riservata allo Stato (e, quindi, a quest'ultimo versata) la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota base dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili ad esclusione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Sempre l'art. 4, comma 5, lettera i), del citato D.L. n° 16/2012, introducendo il comma 12-bis, ha apportato sostanziali modifiche anche alla disciplina dei versamenti per il corrente anno 2012. Infatti, il versamento dell'imposta, limitatamente a quella dovuta per abitazione principale e le relative pertinenze, adesso può essere effettuato in tre rate con scadenza 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre. Le prime due rate (16 giugno e 16 settembre) sono calcolate in misura pari ad un terzo dell'imposta con aliquota e detrazione di base. La terza rata (16 dicembre) è considerata di saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. Alternativamente al pagamento in tre rate può essere effettuato il pagamento in due rate con scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. La prima (16 giugno) è calcolata in misura pari al 50 per cento dell'imposta con aliquota e detrazione di base. La seconda rata (16 dicembre) è considerata di saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla precedente rata. Per tutte le altre tipologie di immobili, il versamento va effettuato in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre con le modalità di calcolo di cui al precedente paragrafo. I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 3912: per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 3913: per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 3914: per i terreni – quota del Comune; 3915: per i terreni – quota dello Stato; 3916: per le aree fabbricabili – quota del Comune; 3917: per le aree fabbricabili – quota dello Stato; 3918: per gli altri fabbricati – quota del Comune; 3919: per gli altri fabbricati – quota dello Stato.
Attenzione ad indicare in modo chiaro il Codice catastale del Comune di Marianopoli E953 nel campo “Codice ente/Codice comune” della “Sezione IMU e altri tributi locali”.Un’indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell’importo pagato ad un Ente non competente.
NOVITA’ REGOLAMENTARI Per conoscere tutte le novità in vigore dal 1/1/2012, è possibile contattare l’Ufficio Tributi nei consueti orari di ricevimento al pubblico
RICHIESTA INFORMAZIONI
Lunedì – Mercoledì – Giovedì - Venerdì 9.00-12.30 Martedì 15.30 -18.00
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